STATUTO

Prato, 01 settembre 2022
STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata “ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DUECENTOBAR”, in breve “A.S.D. DUECENTOBAR” con sede legale in Prato (PO), Via Bologna, 164/35. È possibile l'apertura di uffici amministrativi, sedi di rappresentanza e sezioni staccate dell'Associazione in altre zone della città oppure in altre città, in Italia o all'estero. Eventuali variazioni nella sede legale determineranno l'automatica variazione dei dati indicati nel presente articolo.
Articolo 2 – Scopi

L'Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di pari opportunità nell'accesso alle cariche sociali elettive. Si propone i seguenti scopi sociali:

a) promuovere la diffusione dell'attività sportivo-ricreativa intesa come miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica, delle relazioni sociali, con particolare riferimento a tutti gli aspetti delle attività subacquee e degli sport acquatici in generale;

b) incentivare le attività turistiche connesse a tali attività, intese come attività socializzanti e culturali;

c) curare l'addestramento sportivo-ricreativo e la preparazione culturale, tecnica e professionale dei soci, mediante corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento;

d) supportare i soci nell'insegnamento e nella pratica delle attività subacquee, dello snorkeling, dell'apnea, del salvamento e del primo soccorso, mediante produzione e/o distribuzione di testi, pubblicazioni, supporti didattici, materiali promozionali;

e) promuovere il rispetto e la tutela dell'ambiente, con particolare riferimento a quello acquatico;

f) svolgere attività di protezione civile in vari ambiti che rientrino nelle attività dell'Associazione e nello specifico, ma non esclusivamente, nel settore della subacquea, del salvamento e primo soccorso, in mare ed in acque interne;

g) rappresentare i soci nei confronti di amministrazioni, enti e autorità varie;

h) partecipare, direttamente o tramite le strutture periferiche, a convegni, congressi, gruppi di lavoro, attività formative, esposizioni, mostre e fiere, in qualsiasi città o nazione.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della Associazione sportiva.

Oltre a quanto sopra elencato, l'Associazione può organizzare e/o promuovere qualunque altra attività connessa ritenuta valida al raggiungimento dei fini sociali.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria e gratuita dai propri associati, nonché della collaborazione di altre associazioni perseguenti scopi similari. Per manifestazioni di notevole importanza afferenti agli scopi istituzionali, l'Associazione potrà anche avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà altresì avvalersi, in caso di necessità, di prestazioni di lavoro occasionale, autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione potrà altresì compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie, editoriali, culturali correlate allo scopo sociale e necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità, nonché a partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio. Il tutto comunque in assenza di qualsiasi scopo di lucro.

Articolo 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con

delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche che le persone giuridiche, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per “irreprensibile condotta” deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno indirizzarne la richiesta, redatta su apposito modulo, al Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo. La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui eventuale giudizio di respingimento deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale.

L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 — Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al comma 3 del successivo art. 11.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale.

I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi: a) dimissioni volontarie; b) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa; c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio; d) scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

Articolo 7 – Categorie di soci

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) Ordinari;
b) Onorari;
c) Sostenitori;
d) Tecnici.

Sono associati Ordinari coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo al fine di partecipare alle attività sociali. Sono associati Onorari le persone fisiche così nominate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per speciali benemerenze acquisite nei riguardi dell'Associazione o per particolari meriti sociali; la nomina è permanente e solleva l'associato dal pagamento della quota annuale.

Sono associati Sostenitori tutti coloro che, per puro spirito di supporto all'attività svolta dall'Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota maggiore di quella stabilita dal Consiglio Direttivo. Sono associati Tecnici coloro che per conto dell'Associazione svolgono mansioni di istruttore o formatore nell'ambito delle attività svolte dall'Associazione stessa.
A giudizio del Consiglio Direttivo, gli associati Tecnici possono essere sollevati dal pagamento della quota annuale.

Articolo 8 – Organi sociali

Gli organi sociali sono: l'Assemblea generale dei soci, il Presidente e il Consiglio Direttivo.

Articolo 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci in regola con l'iscrizione ed assume le sue decisioni deliberando sui punti posti all'ordine del giorno della riunione. È convocata dal Presidente a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, nella quale viene stabilito l'ordine del giorno e la data.

L'assemblea deve essere convocata almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica, ordinaria, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso ed inoltre:

a) provvede, entro il 31 marzo di ogni quattro anni, all'elezione del Consiglio Direttivo;

b) delibera sulle modifiche al presente statuto;

c) approva gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività associativa;

d) delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un terzo dei soci. La comunicazione relativa alla convocazione dell'Assemblea, contenente l'indicazione della data, dell'ora, del luogo di svolgimento e dell'ordine del giorno, deve essere resa pubblica mediante affissione nella Sede Sociale almeno venti giorni prima della data fissata. Va inoltre essere resa nota ad ogni socio mediante uno dei seguenti mezzi: e-mail, lettera ordinaria o fax.

Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio. Non possono partecipare all'Assemblea coloro i quali siano colpiti da sanzioni in corso di esecuzione o che non abbiano rinnovato l'iscrizione nei tempi stabiliti.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, cioè un'ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, escludendo gli astenuti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e le modifiche allo statuto sociale occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci.

Ogni Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, che verrà assistito da un Segretario da lui nominato, il quale stilerà il verbale della riunione.

Le votazioni per le elezioni degli organi sociali avvengono a scrutinio segreto; tutte le altre votazioni avvengono a scrutinio palese per alzata di mano, in ossequio ai principi di trasparenza del rapporto associativo.

Articolo 10 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero minimo di tre ed un numero massimo di nove membri, preferibilmente in numero dispari, uno dei quali viene nominato dagli stessi membri Presidente del Consiglio Direttivo e quindi dell'Associazione. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano analoghe cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva da esso riconosciuti a squalifiche a sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Ai fini dell'elezione del Consiglio Direttivo, ogni socio in regola con l'iscrizione potrà inviare al Consiglio Direttivo uscente la propria candidatura, in forma scritta, entro il 31 gennaio dell'anno nel quale si svolgeranno le elezioni. Trascorsa detta data il Consiglio Direttivo verificherà l'avvenuto rinnovo dell'iscrizione di ogni candidato ed inserirà tutti quelli in regola in un apposito elenco, che verrà presentato all'Assemblea il giorno della votazione, che dovrà avvenire entro il 31 marzo dello stesso anno. Terminata detta votazione, risulteranno eletti i quattro soci che avranno riportato il maggior numero di voti (salvo che l’assemblea decida di innalzare il numero degli eleggibili fino ad un massimo di nove).

Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'Associazione, quantifica le quote sociali, la tassa di mora sui ritardati pagamenti, determina le quote suppletive per la partecipazione a particolari attività dell'Associazione, adotta le sanzioni a carico dei soci inadempienti. Stabilisce i criteri per l'ammissione e rinnovo iscrizione dei soci, delibera le attività da svolgere ed i programmi da realizzare, amministra il patrimonio sociale, verifica la correttezza del bilancio preventivo e conto consuntivo predisposti dal Presidente. Nomina, se necessario, un segretario amministrativo, eventuali commissioni e commissari, conferisce incarichi ad esterni, anche a titolo oneroso, per lo svolgimento di particolari attività necessari per il perseguimento dei fini sociali.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno due volte all'anno, oppure in seduta straordinaria su richiesta motivata avanzata dalla metà più uno dei suoi componenti. Per la

validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti; tutte le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo rassegni le dimissioni o perda i requisiti di eleggibilità, verrà sostituito, a cura dei restanti membri dello stesso Consiglio Direttivo, con il primo dei non eletti dell'elenco presentato all'Assemblea per la votazione. In caso l'elenco sia esaurito, dovrà essere avviata la procedura di elezione e convocata prima possibile un'Assemblea dei soci per procedere alla designazione del membro, o dei membri, mancanti.

Nei casi di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente convocherà una seduta straordinaria dell'Assemblea per procedere ad una nuova elezione dell'intero Consiglio Direttivo, che una volta eletto nominerà un nuovo Presidente e rimarrà in carica per quattro anni, decorrenti dalla data della nuova elezione. L'Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dalle dimissioni e la riunione deve avere luogo nei successivi 30 giorni. Nel caso di dimissioni del Presidente, le sue attribuzioni verranno assunte dal membro del Consiglio Direttivo più anziano nell'iscrizione all'Associazione fino a quando il Consiglio Direttivo, integrato il membro mancante, procederà all'elezione del nuovo Presidente.
Articolo 11 – Il Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Rimane in carica quattro anni, con mandato rinnovabile, e viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri. Allo stesso compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, sulla base delle direttive deliberate dal Consiglio Direttivo, al quale il Presidente riferisce circa l'attività compiuta. In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche provvedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre a ratifica dello stesso organo i provvedimenti adottati nella prima riunione utile, e comunque non oltre 90 giorni dalla emissione dei provvedimenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza allo Statuto e ai Regolamenti, ne promuove la riforma ove ne ritiene la necessità, cura la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
Il Presidente, in caso di assenza o impedimento all'esercizio delle proprie funzioni, è automaticamente sostituito dal membro del Consiglio Direttivo avente maggiore anzianità nell'iscrizione all'Associazione.
Articolo 12 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti dei soci e da eventuali fondi e beni provenienti da associazioni similari in fase di liquidazione.
Per il conseguimento dei propri fini, l'Associazione dispone delle seguenti risorse:

a) versamenti effettuati dai soci;

b) redditi derivanti dal suo patrimonio;

c) introiti realizzati con l'organizzazione di manifestazioni o attività di vario genere;

d) contributi elargiti da parte di enti pubblici, enti privati e persone fisiche.
L'Associazione può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione, con terzi, di contratti aventi natura commerciale oppure attraverso l'esercizio di attività commerciali, espletate nel rispetto delle norme in vigore.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote ordinarie di iscrizione, nonché eventuali quote suppletive che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall'Associazione in conformità con i fini istituzionali.

L'adesione all'Associazione non importa obbligo di ulteriori esborsi rispetto alle quote indicate nel punto precedente.

E' facoltà dei Soci effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli ordinari e suppletivi stabiliti dal Consiglio Direttivo; questi versamenti possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto. In nessun caso e quindi anche in caso di scioglimento dell'Associazione, così come in caso di recesso, di esclusione o di morte del socio, può farsi richiesta di restituzione di quanto versato. Le quote associative inoltre non sono rivalutabili né trasmissibili a terzi, anche in caso di morte del socio.

I Soci che non provvedono, entro il 31 dicembre di ogni anno, al rinnovo dell'iscrizione ed al pagamento della quota ordinaria, saranno considerati dimissionari e per essere riammessi dovranno presentare una nuova domanda di iscrizione. In casi particolari il Consiglio Direttivo può temporaneamente anticipare o posticipare la data entro la quale rinnovare l'iscrizione, dandone immediata comunicazione a tutti i soci.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che tale destinazione non sia prevista per legge. Gli eventuali avanzi di gestione vanno destinati a finanziare le attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 13 – Il rendiconto economico

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio annuale dell’Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di

mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea.

Tutti gli incarichi di rappresentanza conferiti ai soci sono gratuiti, così come l'appartenenza agli organi sociali. Indennità o rimborsi spese potranno essere corrisposti solo per la partecipazione alle riunioni di detti organi sociali, mentre compensi potranno essere concessi solo per l'effettuazione di attività proprie dell'Associazione, rispettando comunque le norme in vigore relative ai rimborsi e compensi inerenti il no-profit. In qualunque caso il socio deve essere preventivamente autorizzato a svolgere queste attività con lettera di incarico firmata dal Presidente.

Articolo 14 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 15 — Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L’assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge italiana.

Articolo 16 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della Federazione o Ente di appartenenza.

Articolo 17 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

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